nuove regole sullo smart working

La novità riguarda i lavoratori di entrambi i paesi, che vivono entro 20 km dal confine e svolgono attività di lavoro dipendente nell’altro paese. Nel dettaglio, l’area di frontiera riguarda in Svizzera i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. E in Italia le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano.
L’aggiornamento del protocollo prevede che il lavoratore possa non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. Senza conteggiare i giorni di ferie e di malattia.


Le nuove regole sullo smart working
La parte maggiormente innovativa del nuovo accordo è quella relativa allo smart working per gli italiani in Svizzera. Il lavoratore frontaliero può svolgere al massimo il 25% della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso di un anno civile, senza che questo comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere.
Di conseguenza, ai fini fiscali, sono considerati come giorni di lavoro presso l’altro stato gli stipendi e le altre remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri per un’attività svolta in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, sempre fino a un massimo del 25% dell’orario.


Convenzione Italia-Svizzera
Qui ci sono una serie di recenti aggiornamenti sulla tassazione sulle doppie imposizioni. Fino alla fine del 2023, si applica la regola prevista dalla vecchia convenzione per cui il residente in Italia che lavora in Svizzera paga le tasse nel paese elvetico. Per essere considerato transfrontaliero, però, deve risiedere in un Comune italiano che si trova al massimo a 20 km dai Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese. Se il Comune italiano di residenza è a oltre 20km da uno dei tre Cantoni, si applica invece la tassazione italiana (con franchigia di 10mila euro).
Con l’entrata in vigore della Legge 217/2025 (pubblicata in G.U. il 19 gennaio 2026), la gestione della Certificazione Unica per i lavoratori frontalieri acquisisce finalmente un quadro normativo stabile. La nuova legge di ratifica del Protocollo Italia-Svizzera definisce i criteri per il mantenimento dello status fiscale, con un impatto diretto sulla compilazione dei modelli fiscali 2026.
Il legislatore ha infatti previsto una clausola di retroattività e una copertura specifica per il biennio 2024-2025, garantendo certezza ai datori di lavoro e ai dipendenti transfrontalieri.

Smart working con soglia permanente al 25%
La ratifica dell’accordo amichevole stabilisce che, per l’intero anno d’imposta 2025, il lavoratore frontaliere può aver svolto prestazioni in modalità agile fino al 25% dell’orario di lavoro complessivo. Come previsto dalle nuove linee guida sul telelavoro tra Italia e Svizzera, il rispetto di questo limite garantisce che l’attività sia considerata interamente prestata nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro.
Status di frontaliere. Il superamento della soglia del 25% comporta la perdita della qualifica fiscale di frontaliere per l’intero anno, con l’attrazione del reddito alla tassazione ordinaria italiana.

Rientro giornaliero. Resta fermo l’obbligo di rientro quotidiano, con una tolleranza di massimo 45 giorni annui per motivi professionali, come previsto dal nuovo accordo fiscale Italia-Svizzera.
Nuovi frontalieri. Per chi ha iniziato l’attività dopo il 17 luglio 2023, la CU deve riflettere la tassazione concorrente, scorporando la quota esente.
Franchigia di 10.000 euro: riferimenti e calcolo
La franchigia fiscale di 10.000 euro, confermata dall’Art. 1, comma 97 della Legge 207/2024 (la Legge di Bilancio 2025), rappresenta la quota di reddito esente da IRPEF per i lavoratori che rientrano quotidianamente al proprio domicilio in comuni di confine.
Il datore di lavoro deve operare la distinzione tra reddito lordo e quota esente seguendo le istruzioni generali su come i transfrontalieri pagano le tasse.

 

Le imprese sono tenute a calcolare non solo il monte ore di telelavoro ma anche a rispettare i 45 giorni annui di mancato rientro per motivi professionali. Errori nella certificazione di questi parametri possono invalidare l’applicazione della franchigia.
Per le tempistiche di invio dei modelli, restano valide le scadenze della Certificazione Unica fissate al 16 marzo 2026 per l’invio telematico.

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