Indicazione dei prezzi: semplificazione delle regole sull’autocomparazione

Fonte: Il Consiglio Federale tramite il portale del Governo Svizzero admin.ch

Berna, 30.10.2024 – Il 30 ottobre 2024 il Consiglio federale ha deciso di modificare gli aspetti relativi all’autocomparazione disciplinati nell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP). La nuova norma riduce l’onere amministrativo a carico dei fornitori.

L’obiettivo dell’OIP è fare in modo che i prezzi siano chiari e comparabili ed evitare che vengano indicati prezzi ingannevoli. L’autocomparazione viene utilizzata dai fornitori per effettuare un confronto con il prezzo che praticavano in precedenza, ad esempio 50 franchi al posto di 100 franchi (sconto del 50 %).

Le regole relative all’autocomparazione vengono rese più flessibili: i fornitori possono decidere se applicare la regola vigente ed effettuare comparazioni di prezzo a breve termine o se iniziare a praticare comparazioni di prezzo senza limiti temporali. La norma attuale, conosciuta anche come «regola del dimezzamento e dei due mesi», permette di indicare un prezzo comparativo durante la metà del periodo in cui tale prezzo è stato effettivamente praticato in precedenza (regola del dimezzamento), ma al massimo per due mesi (regola dei due mesi).

D’ora in poi, i fornitori che abbiano effettivamente offerto merci o prestazioni di servizi a un prezzo più alto (prezzo comparativo) per almeno 30 giorni consecutivi potranno utilizzare un prezzo comparativo per un periodo di tempo illimitato e per tutte le riduzioni di prezzo successive.

Inoltre, i fornitori che ritirano temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla loro offerta per poi metterle nuovamente in vendita possono continuare a indicare l’ultimo prezzo comparativo utilizzato prima del ritiro.

La presente modifica completa l’attuale norma sull’autocomparazione (regola del dimezzamento e regola dei due mesi). Aumenta inoltre il ventaglio di possibilità e quindi la flessibilità dei fornitori, sia per quanto riguarda il commercio online sia quello nei negozi fisici, riducendo così l’onere amministrativo (diventa ad esempio superflua la rietichettatura).
In compenso, i fornitori dovranno conservare più a lungo le informazioni relative alla «dimostrabilità» dei requisiti per l’autocomparazione.

La modifica dell’OIP permette di adempiere in maniera mirata la mozione 21.4161 Markwalder («Ordinanza sull’indicazione dei prezzi – semplificare l’autocomparazione»). Entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

Indirizzo cui rivolgere domande

Servizio della comunicazione SG-DEFR,
info@gs-wbf.admin.ch, +41 58 462 20 07

DOCUMENTI:

Ordinanza sull’indicazione dei prezzi

Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html 

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
http://www.wbf.admin.ch 

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