Imposizione alla fonte dei frontalieri | NOVITÀ

Federcommercio, 25 Gennaio 2024

in seguito all’applicazione del nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri firmato da Svizzera e Italia sono state introdotte dal 1° gennaio 2024 alcune novità materia di imposizione alla fonte.

Le tariffe A, B, C e H si applicano dal 1° gennaio 2024 ai lavoratori frontalieri che possono beneficiare del regime transitorio previsto dall’articolo 9 del nuovo Accordo del 2020 (“vecchi frontalieri”).

Le tariffe R, S, T e U si applicano dal 1° gennaio 2024 ai lavoratori frontalieri che non possono beneficiare del regime transitorio e che sono quindi imposti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del nuovo Accordo del 2020 (“nuovi frontalieri”).

La base legale applicabile è l’articolo 1 capoverso 1 dell’Ordinanza federale sull’imposta alla fonte.

Inoltre, dal 1° gennaio 2024, i frontalieri dei Comuni di confine, con il coniuge che lavora in Italia, saranno sottoposti alle stesse identiche condizioni di tassazione di tutti gli altri contribuenti in Svizzera.
Si ricorda infine che i “vecchi frontalieri” restano imponibili esclusivamente in Svizzera.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare le pagine dell’Ufficio delle imposte alla fonte.

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