L’apertura tra le ore 10.00 e le ore 19.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il 1. maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l’Immacolata.
L’apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di quattro domeniche all’anno, definite annualmente dal Dipartimento.
Altre deroghe di legge in determinati negozi
Durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:
a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;
b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;
c) aziende per l’approvvigionamento dei veicoli con carburante;
d) negozi situati nei camping;
e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;
f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore a 400 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;
g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
h) negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
Durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 18.00:
a) panetterie, pasticcerie, confetterie e gelaterie;
b) negozi di piante e fiori;
c) gallerie d’arte e ateliers che vendono opere d’arte;
Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.
Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo le ore 18.00.
Previa autorizzazione del Dipartimento, i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione, situati in Comuni di frontiera (art. 8 Regolamento della Legge sull’apertura dei negozi (RLAN) e art. 3 Decreto esecutivo concernente la designazione delle località turistiche e di confine, i comuni di frontiera e le strade principali con traffico intenso di viaggiatori), dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l’attrattività economica dell’apertura domenicale, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 10.00 e le ore 18.00.
Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d’affari, comprensiva della cifra d’affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 11.00 e le ore 19.00.